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Flash legale: Οbblighi fiscali in Grecia per le imprese con sede nel Regno Unito dopo la Brexit

By 14/12/2020 No Comments

BRexit

In considerazione del periodo di transizione per l’uscita del Regno Unito dall’UE che terminerà il 31 dicembre 2020, tutti si aspettavano il loro accordo a lungo discusso, che istituisce il nuovo quadro commerciale tra il Regno Unito e l’UE. Stati membri. Tuttavia, tenendo in considerazione la possibilità che l’accordo non possa diventare realtà nel prossimo futuro, il governo greco ha emesso una serie di linee guida per qualsiasi azienda stabilita nel Regno Unito che sia attiva nel mercato greco e che sia tenuta a rispettare la propria Imposta sul valore aggiunto (IVA) Obblighi fiscali in Grecia.

Gli obblighi in materia di IVA sono previsti per qualsiasi società, stabilita in un altro stato membro dell’UE o in un paese terzo (non UE), che effettui operazioni imponibili in Grecia per le quali non è tenuta ad avere una stabile organizzazione in Grecia ma è considerata responsabile di pagare l’IVA in Grecia. Indicativamente, alcune di queste operazioni imponibili potrebbero essere le seguenti: importazioni o acquisti intracomunitari di beni, lavori relativi a beni immobili, deposito di beni e successiva vendita in Grecia ecc.

In particolare, per le società che hanno già ricevuto un Codice Fiscale (CF) in Grecia ai fini IVA, conforme alla procedura descritta in POL. 1113 / 22.5.2013 Decisione Ministeriale, sono obbligate a nominare un rappresentante fiscale, purché desiderino procedere con le loro operazioni imponibili in Grecia dopo la scadenza del periodo di transizione.

La nomina del rappresentante fiscale è completata secondo POL. 1281 / 26.08.1993 Decisione Ministeriale, come in vigore. In particolare, il rappresentante fiscale è nominato tramite apposita Procura, legalmente certificata e all’occorrenza tradotta, dichiarando espressamente che il soggetto indicato è l’unico rappresentante fiscale. Da quel momento in poi, il rappresentante ha tutti i diritti e gli obblighi fiscali della società, salvo revoca.

In caso di mancato rispetto del suddetto obbligo dopo il 31.12.2020, sarà possibile utilizzare il proprio C.F. solo al fine di adempiere ai propri obblighi IVA per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020.

Le linee guida prevedono un’eccezione all’obbligo di nominare un rappresentante fiscale nel caso di società stabilite nell’Irlanda del Nord che forniscono solo beni, che sono tassabili in Grecia. Tali società non sono tenute a nominare un rappresentante fiscale e possono continuare a svolgere tali operazioni come in precedenza.

D’altra parte, qualsiasi società stabilita in Grecia che desideri presentare una domanda di rimborso dell’IVA per l’IVA pagata prima del 31.12.2020, tali domande possono essere presentate elettronicamente entro il 31 marzo 2021 attraverso il portale di rimborso dell’IVA dell’autorità indipendente per le entrate pubbliche . Questa possibilità è offerta alle società stabilite in Grecia per le spese sostenute nel Regno Unito durante il 2020.

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Atene, dicembre 2020

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