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RAMIFICHE DI BREXIT SUI DIRITTI DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO IN GRECIA

By 02/09/2020 No Comments

Le estrapolazioni della Brexit sugli affari del Regno Unito e dell’Unione Europea sono una questione saliente che riguarda molti cittadini del Regno Unito e dell’Unione Europea e i loro familiari che vivono, lavorano, studiano rispettivamente negli Stati membri dell’Unione Europea  o nel Regno Unito, o che intendono farlo.

Il diritto di ogni cittadino dell’UE e dei suoi familiari di vivere, lavorare o studiare in qualsiasi Stato membro dell’UE è stato uno dei suoi fondamenti dell’Unione Europea. Molti cittadini dell’UE e del Regno Unito hanno fatto le loro scelte di vita sulla base dei diritti relativi alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione.

La Brexit non riguarda solo la vita e le scelte dei cittadini del Regno Unito e dell’UE, ma anche il funzionamento delle imprese attive sia nel Regno Unito che nell’Unione Europea.

Accordo di recesso

Il 01.02.2020 si è verificata la “Brexit politica”. Il Regno Unito è uscito dall’Unione Europea firmando l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea e dalla Comunità Europea dell’Energia Atomica (Accordo di Recesso) pubblicato il 31.01.2020 sulla Unione.

Periodo di transizione

Un periodo di transizione o di attuazione è stabilito dall’art. 126 dell’Accordo di Recesso. Ai sensi di detto articolo è previsto un periodo di transizione o di attuazione, che decorre dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, ovvero il 31 gennaio 2020, e termina il 31 dicembre 2020.

Durante il periodo di transizione il diritto dell’Unione sarà applicabile nel Regno Unito.

Alla fine del periodo di transizione si verificherà la “Brexit economica” che porterà cambiamenti importanti e definitivi in molte aree.

Negoziazione sulle condizioni della futura relazione

A partire da marzo 2020, l’Unione Europea e il Regno Unito hanno avviato i negoziati in merito al fine di finalizzare i termini e le condizioni delle loro future relazioni. Il periodo di negoziazione durerà fino alla fine del periodo di transizione.

Alla fine delle negoziazioni possono verificarsi due imprevisti: a) le negoziazioni possono giungere ad un unico accordo inclusivo oppure b) le negoziazioni possono giungere ad un aggregato di accordi settoriali individuali riguardanti tutti i settori di interesse comune .

Rapporto futuro senza accordo

Nel caso in cui il Regno Unito e l’Unione Europea non giungeranno a un accordo sulle loro future relazioni fino alla fine del periodo di transizione, il Regno Unito si ritirerà definitivamente dall’Unione Europea senza alcun accordo commerciale o di altro tipo. I rapporti commerciali tra le parti saranno regolati dalle regole del Mondiale Organismo del Commercio.

Lo scenario di cui sopra comporterà gravi ramificazioni per i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni, il commercio, i trasporti, il sistema finanziario e creditizio e ad altri settori salienti riguardanti il rapporto tra Unione Europea e Regno Unito.

Relazione futura con un accordo

La posizione negoziale dell’Unione Europea riguardo alle future relazioni che il Regno Unito desidera, è illustrata nell’ordine di negoziazione della Commissione Europea approvato dal Consiglio Affari Generali il 25 febbraio 2020.

Questo ordine di negoziazione raccomanda l’adozione di un accordo unico e inclusivo comprendente sezioni riguardanti tutti i singoli settori di interesse comune (commercio, trasporti, pesca, scambio di dati, cooperazione giudiziaria e di polizia, difesa e sicurezza, ecc.).

Il Regno Unito ha chiaramente espresso la sua preferenza per un accordo di libero scambio separato e accordi settoriali separati per il resto delle questioni di interesse comune.

Quadro giuridico greco

La Legge Greca 4652/2020 “Disposizioni riguardanti al recesso del Regno Unito dall’Unione Europea e altre disposizioni” (pubblicata sulla Gazzetta del Governo A ‘9 / 23.01.2020) adottata il 23 gennaio 2020, ha abolito gli articoli 123-127 della legge 4604 / 2019 (pubblicato presso Gazzetta del Governo Α ’50 / 26.03.2019), che regola lo status giuridico e i diritti dei cittadini britannici dalla data del recesso del Regno Unito fino al 31 dicembre 2020 nel caso di ratifica dell’accordo di recesso e nel caso di nessuno scenario di accordo.

L’accordo di recesso è stato ratificato e messo in vigore il 31 gennaio 2020. Pertanto, le disposizioni della suddetta legge greca riferite allo scenario di assenza di accordo non sono entrate in vigore.

In virtù dell’art. 10 della L. 4652/2020 in materia di “Diritti dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea con Contratto di Recesso”:

1.a) In caso di entrata in vigore dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, si applicano le disposizioni della parte 2 (diritti dei cittadini) dell’accordo di recesso, in particolare le disposizioni dell’articolo 18 relative alla residenza dei cittadini britannici e dei loro familiari nell’Unione europea e qualsiasi altra questione pertinente ai loro diritti.

  1. b) Con una decisione pertinente del Ministro della Protezione Civile dei cittadini, le autorità competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari potrebbero essere raffinate ai sensi delle disposizioni dell’accordo di recesso. Con la stessa deliberazione vengono determinati i dettagli, in particolare gli aspetti della sua attuazione, e gli aspetti rilevanti per l’esame delle richieste pendenti.
  2. a) In caso di entrata in vigore dell’Accordo di Recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, le disposizioni della Parte 2 (diritti del cittadino) dell’Accordo riguardanti l’accesso al lavoro, all’assicurazione sociale e all’assistenza sanitaria e le cure ospedaliere, il riconoscimento delle qualifiche professionali e accademiche e l’utilizzo della patente di guida viene  rilasciata dal Regno Unito.
  3. b) Con una decisione congiunta del Ministro degli Affari Esteri, Protezione dei cittadini, lavoro e affari sociali, sono regolamentate in particolare le categorie di permessi di soggiorno che ricevono i cittadini britannici e i loro familiari, siano essi cittadini britannici o cittadini di paesi terzi, dall’Uno – Stop Servizi delle Amministrazioni Decentrate del loro luogo di residenza.

Il 18.02.2020 il Segretario Generale per le Politiche dell’Immigrazione, Accoglienza e Asilo ha pubblicato il Documento con il Protocollo n. 5864/2020 rivolto a tutte le Amministrazioni Decentrate del Paese, in base al quale i diritti, le condizioni di soggiorno e i documenti di soggiorno del cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini del Regno Unito che risiedono o richiedono la residenza in Grecia, ai sensi delle disposizioni del decreto presidenziale (DP) 106/2007 “Libera circolazione – residenza in Grecia dei cittadini dell’Unione europea”, come in vigore, rimarranno invariabile fino alla fine del periodo di transizione, ovvero il 31.12.2020.

Decreto Presidentale (D.P.) 106/2007 “Libera circolazione – residenza in Grecia dei cittadini dell’Unione Europea”

Art. 7 di D.P. 106/2007 stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti affinché un cittadino dell’Unione Europea abbia il diritto di risiedere in Grecia per un periodo superiore a tre mesi. Le disposizioni del suddetto articolo rimarranno in vigore fino alla fine del periodo di transizione.

Art. 7 di D.P. 106/2007 “Diritto di soggiorno per più di tre mesi”

(Art. 7 e 14 della Direttiva 2004/38 / CE)

1.I cittadini europei hanno il diritto di soggiorno nel territorio della Grecia per un periodo superiore a tre mesi se:

  1. a) sono lavoratori subordinati o autonomi; o
  2. b) dispongono di risorse sufficienti per sé e per i propri familiari per non diventare un onere per il sistema di assistenza sociale del paese durante il periodo di residenza e disporre di una copertura assicurativa completa contro le malattie; o
  3. c) sono iscritti presso un istituto privato o pubblico, accreditato o finanziato dallo Stato greco sulla base della sua legislazione o pratica amministrativa, con lo scopo principale di seguire un corso di studi, compresa la formazione professionale; e hanno una copertura assicurativa sanitaria completa in Grecia e assicurano alle autorità di polizia competenti, mediante una dichiarazione o con mezzi equivalenti a loro scelta, di avere risorse sufficienti per se stessi e per i loro familiari per non diventare un onere per l’assistenza sociale sistema del paese durante il loro periodo di residenza; o
  4. d) sono membri di familia che accompagnano o raggiungono un cittadino dell’Unione che soddisfa le condizioni di cui ai punti referiti a), b) oc).
  5. Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 si estende ai familiari che non sono cittadini di uno Stato Membro, e che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione in Grecia, a condizione che tale cittadino dell’Unione soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, punti a) , (b) o (c).

3.Ai fini del paragrafo 1, punto a), un cittadino dell’Unione che non è più un lavoratore subordinato o autonomo conserva lo status di lavoratore subordinato o autonomo nelle seguenti circostanze:

(a) è temporaneamente inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio;

(b) si trova in una situazione di disoccupazione involontaria debitamente registrata dopo essere stato impiegato per più di un anno e si è registrato come persona in cerca di lavoro presso l’ufficio del lavoro competente.

(c) si trova in una disoccupazione involontaria debitamente registrata dopo aver concluso un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a un anno o dopo essere diventato disoccupato involontario durante i primi dodici mesi e si è registrato come persona in cerca di lavoro presso l’ufficio del lavoro competente. In tal caso la qualifica di lavoratore dovrà essere conservata per non meno di sei mesi.

(d) intraprende una formazione professionale. A meno che non sia involontariamente disoccupato, il mantenimento della qualifica di lavoratore richiede che la formazione sia correlata al precedente impiego.

  1. Quando il cittadino dell’Unione risiede in Grecia, poiché soddisfa le condizioni del par. 1 (c), in deroga ai paragrafi 1 (d) e 2 del presente articolo, solo il coniuge e i figli a carico hanno il diritto di soggiorno come familiari di un cittadino dell’Unione che soddisfi le condizioni di cui 1 (c) e par. 2 sopra. L’ingresso e la residenza dei parenti diretti a carico in ascendenza e di quelli del coniuge, saranno agevolati ai sensi di quanto previsto dal par. 2 dell’Art. 3 del presente articolo.
  2. I cittadini dell’Unione ed i loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno il diritto di soggiorno purché soddisfino le condizioni di cui all’art. 7. Nei casi specifici in cui sussista un ragionevole dubbio sul fatto che un cittadino dell’Unione o i suoi familiari soddisfino queste condizioni, i controlli sono effettuati dalle autorità di polizia competenti in materia di cittadini stranieri della loro residenza, per i cittadini dell’Unione oi loro familiari che sono Cittadini dell’Unione o i competenti Dipartimenti per gli Stranieri e l’Immigrazione della Prefettura competente nel caso in cui i familiari del Cittadino dell’Unione Europea siano cittadini di paesi terzi. Questi controlli non devono essere effettuati sistematicamente.
  3. Fintanto che il cittadino dell’Unione risiede nel territorio greco per motivi di studio, poiché i loro familiari, che sono cittadini di paesi terzi, sono considerati solo i coniugi ei figli a carico, come definiti ai sensi dei punti (a) e (b) di par. 2 dell’Art. 2.

Ai sensi dell’art. 13 di P.D. 106/2007 (Art. 19 della Direttiva 2004/38 / CE) come sostituito dal par. 9 dell’art. 42 della L. 4071/2012. “Dopo la verifica della durata del soggiorno dei Cittadini dell’Unione aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno, su presentazione del Certificato di Immatricolazione, le Autorità di Polizia competenti in materia concernente i cittadini stranieri del loro luogo di residenza, rilasciano quanto prima su domanda presentata di persona, documento che attesta la residenza permanente. ”

Pertanto, i cittadini del Regno Unito, che entrano in Grecia fino al 31.12.2020, hanno il diritto di risiedere legalmente in Grecia con l’emissione del certificato di registrazione. I loro familiari, cittadini di paesi terzi, hanno diritto ad entrare in Grecia fino alla suddetta data, subordinatamente al deposito di una domanda ai servizi del Ministero dell’Immigrazione per il rilascio della Carta di Soggiorno secondo le disposizioni del D.P. 106/2007.

Rilascio Documenti di Residenza ai sensi dell’art. 18 dell’Accordo di Recesso

Lo Stato ospitante può richiedere ai cittadini dell’Unione o del Regno Unito, ai rispettivi familiari e ad altre persone che risiedono nel suo territorio di richiedere un nuovo stato di residenza e un documento che attesti tale stato, che può essere in forma digitale.

Ai sensi dell’art. 18 dell’Accordo di Recesso, gli Stati membri dell’UE devono prevedere alcune disposizioni che garantiscono i diritti dei cittadini del Regno Unito. Il termine per la presentazione della domanda non può essere inferiore a 6 mesi dalla fine del periodo di transizione, per le persone che risiedono nello Stato ospitante prima della fine del periodo di transizione.

Per le persone che hanno il diritto di iniziare la residenza dopo la fine del periodo di transizione nello Stato ospitante, il termine per la presentazione della domanda è di 3 mesi dopo il loro arrivo o di 6 mesi dalla fine del periodo di transizione, se successivo. Tale termine è prorogato automaticamente di un anno se l’Unione ha notificato al Regno Unito, o il Regno Unito ha notificato all’Unione, che problemi tecnici impediscono allo Stato ospitante di registrare la domanda o di rilasciare il certificato di domanda.

In entrambi i casi va rilasciato immediatamente un certificato di richiesta dello status del residente.

Qualora il termine per la presentazione della domanda per le persone che hanno diritto di iniziare il soggiorno dopo la fine del periodo di transizione nello Stato ospitante non sia rispettato dalle persone interessate, le autorità competenti valutano tutte le circostanze e le ragioni del mancato rispetto termine e consente a tali persone di presentare una domanda entro un ragionevole periodo di tempo ulteriore se vi sono ragionevoli motivi per il mancato rispetto del termine.

Le persone che, prima della scadenza del periodo transitorio, sono in possesso di un titolo di soggiorno permanente in corso di validità rilasciato ai sensi degli articoli 19 o 20 della Direttiva 2004/38 / CE, ovvero il Certificato di Registrazione ai sensi dell’Art. 13 di D.P. 106/2007, o essere in possesso di un documento di immigrazione nazionale valido che conferisce un diritto permanente di risiedere nello Stato ospitante, ha il diritto di scambiare tale documento entro 6 mesi dalla fine del periodo di transizione con un nuovo documento di soggiorno su richiesta dopo una verifica della loro identità, un controllo di certificato penale e sicurezza e la conferma della loro residenza in corso.

Tali nuovi documenti di soggiorno saranno rilasciati gratuitamente.

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Atene, novembre 2020

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